Ordinanza
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Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi 59
1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell’UE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. 2 ...60 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923). 60 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). |