Ordinanza
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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’UE) nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)13.14 2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare. 3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell’UE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.15 4 Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con-formemente alla regolamentazione prevista dall’accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3bis, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.16 5 La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo 9 capoverso 1bis primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.17 13 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell’Acc. di emendamento della Conv. AELS. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). 16 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413). |