Ordinanza
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Art. 24 Misure di allontanamento o di respingimento 70
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS) Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). |
