Ordinanza
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Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione 18
1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 200719 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). 2 Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.20 3 ...21 4 ...22 5 ...23 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 722). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 20122391). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 20141099). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dal n. I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575). |