Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

del 22 maggio 2002 (Stato 1° aprile 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).


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Art. 32 Sanzioni amministrative 7980

Le san­zio­ni am­mi­ni­stra­ti­ve so­no ret­te dall’ar­ti­co­lo 122 LStrI.

79 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

80 In­tro­dot­ta dall’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vi­go­re dal 1° nov. 2019 (RU 20193041).

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