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Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

del 22 maggio 2002 (Stato 1° aprile 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 5 Permesso di domicilio UE/AELS 31

Ai cit­ta­di­ni dell’UE e dell’AELS e ai lo­ro fa­mi­lia­ri è ri­la­scia­to un per­mes­so di do­mi­ci­lio UE/AELS il­li­mi­ta­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 34 LStrI e gli ar­ti­co­li 60–63 del­la OA­SA32, non­ché in con­for­mi­tà de­gli ac­cor­di di do­mi­ci­lio con­clu­si dal­la Sviz­ze­ra.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

32 RS 142.201