Ordinanza
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Art. 7 Procedura di rilascio del visto 37
(art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 201838 concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS. 37 Nuovo testo giusta l’art. 69 cpv. 2 n. 1 dell’O del 15 ago. 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3087). |