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Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1
1 Nuovo testo giusta la cifra III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
Art. 13Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo 56
(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS)
Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE57 o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.
56 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).
57 Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.