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Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1
1 Nuovo testo giusta la cifra III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 200719 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
20 Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 748).
21 Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 20122391). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205).
22 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 20141099).
23 Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).