(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e
art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)25
1 Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata26 UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.
2 Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.27
3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.28
3bis ...29
4 I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.30
25 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
26 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
27 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 20141099).
28 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
29 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
30 Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).