Ordinanza
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Art. 9 Procedure di notificazione e di permesso 40
(all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)41 1 Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10–15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA42.43 1bis In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 199944 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 200345 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.46 1ter L’articolo 6 capoverso 4 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bisprimo periodo OLCP).47 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 5 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200648.49 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.50 4 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia. 40 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). 41 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). 43 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). 46 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259). 47 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825). 49 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 20061945). 50 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041). BGE
136 II 329 (2C_558/2009) from 26. April 2010
Regeste: Art. 4 und 16 FZA; Art. 2 und 12 Anhang I FZA; Art. 6 VEP; Art. 13 ANAV; Begriff der "automatischen" Verlängerung einer EG/EFTA-Bewilligung. Das Freizügigkeitsabkommen schliesst ergänzende nationale Verfahrensregeln bei der Verlängerung von EG/EFTA-Aufenthaltsbewilligungen bzw. -papieren nicht aus. Zwar hat die Bewilligung keine rechtsbegründende, sondern bloss deklaratorische Bedeutung; dies entbindet die aus dem FZA Berechtigten indessen nicht davon, sich bei den Behörden zu melden und das erforderliche Ausweispapier zu beschaffen bzw. die hierfür nötigen Angaben zu liefern. Die Vorgabe, zwei Wochen vor Ablauf den EG-Ausländerausweis mit der Verfallsanzeige bei der zuständigen Behörde einzureichen, wenn ein weiterer Aufenthalt oder eine weitere Erwerbstätigkeit in der Schweiz beabsichtigt wird, ist nicht diskriminierend und mit dem Freizügigkeitsrecht vereinbar (E. 2 und 3). |