Ordinanza
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Art. 15 Turno di servizio
1 I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo della durata media del turno di servizio. 2 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, a condizione che non superi 13 ore nella media di 28 giorni:
3 Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di:
4 I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio. |