Ordinanza
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Art. 16 Pause
1 La pausa può essere ridotta a meno di un’ora alle condizioni seguenti:
2 Su domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono essere, per quanto possibile, prolungate a più di un’ora e pianificate durante gli abituali orari dei pasti. 3 La durata ininterrotta del lavoro non può superare 5 ore. La durata di lavoro ininterrotta tra 2 giorni senza servizio può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio oppure di tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio (art. 6) la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore. 4 In un medesimo turno di servizio possono essere assegnate 2 pause. Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4. 5 Le pause interamente comprese fra le ore 22 e le ore 6 sottostanno alle condizioni seguenti:
6 È considerato luogo di servizio secondo l’articolo 7 capoverso 3 LDL il luogo che l’impresa attribuisce al lavoratore. Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare con i rappresentanti dei lavoratori la possibilità di attribuire più luoghi di servizio. |