Ordinanza
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Art. 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali
1 Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l’Ascensione, la festa nazionale, il Natale e al massimo 7 altri giorni festivi cantonali. I giorni festivi cantonali parificati alle domeniche devono essere concordati con i lavoratori o i loro rappresentanti. 2 Su domanda del lavoratore può essere concordata una riduzione del numero di giorni di riposo domenicali fino a 16 giorni, purché gli sia assegnato almeno un fine settimana senza servizio per mese civile, comprendente un intero sabato e un’intera domenica. 3 Se il turno di servizio cade in tutto o in parte di domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere computato quale giorno di riposo domenicale. 4 Le domeniche e i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali. |