Ordinanza
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Art. 22 Giorni di riposo in caso d’assenza
1 In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo non pagato o congedo di maternità nonché in caso d’assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto in uno dei modi seguenti:
2 La scelta di ridurre il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti. 3 Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono concordare altre soluzioni con i rappresentanti dei lavoratori. La soluzione concordata deve essere equivalente a quella di cui al capoverso 1. |