Ordinanza
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)


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Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio

1 Per i la­vo­ra­to­ri che ini­zia­no o la­scia­no il ser­vi­zio nel cor­so dell’an­no ci­vi­le, il di­rit­to ai gior­ni di ri­po­so è cal­co­la­to in uno dei mo­di se­guen­ti:

a.
il nu­me­ro dei gior­ni di ri­po­so è ri­dot­to pro­por­zio­na­ta­men­te al pe­rio­do di ser­vi­zio;
b.
il nu­me­ro dei gior­ni di ri­po­so cor­ri­spon­de a quel­lo del­le do­me­ni­che e dei gior­ni fe­sti­vi pa­ri­fi­ca­ti al­le do­me­ni­che (art. 19 cpv. 1) che ca­do­no nel pe­rio­do di ser­vi­zio.

2 La scel­ta di cal­co­la­re il di­rit­to ai gior­ni di ri­po­so se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra b de­ve es­se­re con­cor­da­ta con i la­vo­ra­to­ri o i lo­ro rap­pre­sen­tan­ti.

3 Se il la­vo­ra­to­re la­scia il ser­vi­zio, i gior­ni di ri­po­so go­du­ti in più pos­so­no es­se­re com­pen­sa­ti con gior­ni di va­can­za non an­co­ra pre­si sol­tan­to qua­lo­ra il la­vo­ra­to­re la­sci l’im­pre­sa spon­ta­nea­men­te o il rap­por­to di la­vo­ro sia sciol­to per col­pa del la­vo­ra­to­re.

4 I gior­ni di ri­po­so go­du­ti in più non pos­so­no dar luo­go a una di­mi­nu­zio­ne del sa­la­rio.

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