Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)
Art. 23Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio
1 Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile, il diritto ai giorni di riposo è calcolato in uno dei modi seguenti:
a.
il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio;
b.
il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1) che cadono nel periodo di servizio.
2 La scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti.
3 Se il lavoratore lascia il servizio, i giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanza non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l’impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore.
4 I giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario.