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Ordinanza
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)

Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio

1 Per i la­vo­ra­to­ri che ini­zia­no o la­scia­no il ser­vi­zio nel cor­so dell’an­no ci­vi­le, il di­rit­to ai gior­ni di ri­po­so è cal­co­la­to in uno dei mo­di se­guen­ti:

a.
il nu­me­ro dei gior­ni di ri­po­so è ri­dot­to pro­por­zio­na­ta­men­te al pe­rio­do di ser­vi­zio;
b.
il nu­me­ro dei gior­ni di ri­po­so cor­ri­spon­de a quel­lo del­le do­me­ni­che e dei gior­ni fe­sti­vi pa­ri­fi­ca­ti al­le do­me­ni­che (art. 19 cpv. 1) che ca­do­no nel pe­rio­do di ser­vi­zio.

2 La scel­ta di cal­co­la­re il di­rit­to ai gior­ni di ri­po­so se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra a o se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra b de­ve es­se­re con­cor­da­ta con i la­vo­ra­to­ri o i lo­ro rap­pre­sen­tan­ti.

3 Se il la­vo­ra­to­re la­scia il ser­vi­zio, i gior­ni di ri­po­so go­du­ti in più pos­so­no es­se­re com­pen­sa­ti con gior­ni di va­can­za non an­co­ra pre­si sol­tan­to qua­lo­ra il la­vo­ra­to­re la­sci l’im­pre­sa spon­ta­nea­men­te o il rap­por­to di la­vo­ro sia sciol­to per col­pa del la­vo­ra­to­re.

4 I gior­ni di ri­po­so go­du­ti in più non pos­so­no dar luo­go a una di­mi­nu­zio­ne del sa­la­rio.