Ordinanza
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)


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Art. 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL

1 Il ser­vi­zio dei con­du­cen­ti di vei­co­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 1 LDL non de­ve su­pe­ra­re 9 ore per gior­no di la­vo­ro.

2 Nei ca­si di for­za mag­gio­re o di per­tur­ba­zio­ni dell’eser­ci­zio il ser­vi­zio può es­se­re pro­lun­ga­to di un’ora.

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