Ordinanza
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Art. 28 Godimento delle vacanze
1 I lavoratori devono poter prendere le vacanze nelle diverse stagioni. Devono essere consultati prima dell’assegnazione delle vacanze e, per quanto possibile, deve essere tenuto conto dei loro desideri. Durante i periodi di traffico intenso, le vacanze possono essere prese soltanto se il servizio lo consente. 2 Almeno 2 settimane di vacanza devono essere prese in una sola volta. Su domanda del lavoratore, una delle rimanenti settimane di vacanze può essere presa in forma di singoli giorni o di semi giornate se il servizio lo consente. 3 Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere compensati con giorni di riposo non ancora presi o attraverso il salario soltanto se il rapporto di lavoro è sciolto per colpa del lavoratore. 4 I coniugi e i partner che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda devono, per quanto possibile, poter prendere insieme le loro vacanze. |