Ordinanza
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Art. 29 Vacanze in caso d’assenza
1 Il diritto alle vacanze è ridotto proporzionatamente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di:
2 Se la durata dell’assenza di cui al capoverso 1 lettera a è di un anno civile, il diritto alle vacanze in tale anno può essere interamente cancellato. |