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Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)
Art. 38Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle ferrovie esclusivamente a cremagliera in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata al massimo a 5 ore e 30 minuti.