Ordinanza
|
Art. 40 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato, durante una di due stagioni consecutive:
|