Ordinanza
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Art. 41 Altre eccezioni
Sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno. Le eccezioni devono essere previamente concordate con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata massima del lavoro ammessa in un turno di servizio può superare 15 ore al giorno. |