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Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
del 29 agosto 2018 (Stato 12 marzo 2019)
Art. 47Durata del lavoro
Per i lavoratori dei servizi di ristoro sui treni previsti dall’orario, la durata massima del lavoro di 10 ore ammessa in un turno di servizio può essere prolungata a 13 ore al massimo purché sia osservata la durata giornaliera media nella media annuale.