Ordinanza
|
Art. 58 Manifestazioni sportive
Qualora un organo di sicurezza di cui all’articolo 2 della legge federale del 18 giugno 20107 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (organo di sicurezza) e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell’ambito di un trasporto di persone a manifestazioni sportive, possono essere conclusi con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali:
7 RS 745.2 |