Ordinanza
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Art. 8 Giorni di compensazione
1 Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme ai giorni di riposo. 2 Un giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive. 3 Con i lavoratori o i loro rappresentanti possono essere concordate deroghe ai capoversi 1 e 2, purché il giorno di compensazione consti di almeno 22 ore consecutive. 4 Sempreché le condizioni d’esercizio lo consentano, occorre osservare la settimana di 5 giorni. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di 5 giorni. |