1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 10Esposizioni a pericolo transitorie
1 Se nel corso della costruzione, dell’esercizio o della manutenzione di linee elettriche, di altri impianti elettrici o di impianti quali ferrovie, funivie, trasporti in condotta e strade nazionali, sorgono condizioni di pericolo reciproche, gli esercenti degli impianti interessati devono provvedere ad informarsi tra loro e ad accordarsi sulle misure di protezione necessarie.
2 L’esercente della linea annuncia il caso all’organo di controllo e comunica le misure di protezione concordate.