Ordinanza
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Art. 103 Sottopassaggio di cavi
1 Gli attraversamenti di linee in cavo sotto le sedi ferroviarie non devono pregiudicare la stabilità della sottostruttura e non costituire un ostacolo per gli impianti destinati all’esercizio ferroviario. 2 Le distanze tra le linee in cavo e la suola della rotaia devono essere pari:
3 La protezione meccanica del cavo non deve pregiudicare le proprietà della sovrastruttura ferroviaria. 4 In prossimità dei binari, i mantelli protettivi metallici e le armature dei cavi devono soddisfare gli articoli 42‒46 dell’ordinanza del 23 novembre 198334 sulle ferrovie.35 34 RS 742.141.1 35 Nuovo testo giusta dell’annesso 2 n. II 4 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). |