Ordinanza
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Art. 105 Sostegni delle linee elettriche
1 Non sono ammessi sostegni ordinari che, in seguito a inclinazione o caduta, potrebbero mettere direttamente in pericolo l’esercizio dell’impianto di trasporto a fune. 2 Questi sostegni devono soddisfare i requisiti richiesti ai sostegni portanti speciali (appendice 14, cifra 4.3) ed essere dotati di fondazioni speciali secondo l’articolo 61 capoverso 5. |