Ordinanza
|
Art. 106 Messe a terra
1 I sostegni più prossimi ai punti di vicinanza e di incrocio, nonché le stazioni delle funivie e le eventuali costruzioni protettive, devono essere messi a terra. 2 Le costruzioni protettive al disopra delle linee aeree ad alta tensione non devono essere in contatto metallico con parti della funivia. 3 Tutte le terre, le fondazioni, i sostegni della funivia e le costruzioni protettive sopra la stessa devono trovarsi all’esterno della zona di influenza pericolosa intorno alle terre dei sostegni della linea aerea ad alta tensione. 4 Se vi è possibilità di trasferimento di differenza di potenziale lungo l’impianto di trasporto a fune, gli organi di controllo ordinano le misure di protezione necessarie. |