Ordinanza
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Art. 107 Sciovie, impianti a fune per il trasporto di materiali (teleferiche)
1 L’organo di controllo decide sull’ammissibilità delle vicinanze, dei parallelismi e degli incroci delle linee elettriche aeree con sciovie, teleferiche, gru di sollevamento, palorci e impianti simili. 2 Esso decide sulle misure di sicurezza. Occorre tener conto, in questi casi, anche dell’escursione verso l’alto della fune di trasporto in seguito a caduta del carico. |