Ordinanza
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Art. 11 Protezione del paesaggio e dell’ambiente 17
1 Le deturpazioni del paesaggio, della natura e dell’ambiente provocate da linee elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso provvedimenti di sostituzione su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Il gestore prende in considerazione in particolare i seguenti provvedimenti di sostituzione sulle linee:
2 Esso coinvolge adeguatamente il terzo nella pianificazione e previa la sua approvazione mira a una domanda comune. Se il terzo rifiuta di dare la sua approvazione, il gestore presenta la domanda da solo. 3 Esso presenta la domanda e tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei provvedimenti di sostituzione unitamente alla propria domanda di approvazione dei piani. 4 Tutti gli svantaggi derivanti al terzo dal provvedimento di sostituzione devono essere interamente indennizzati previa detrazione dei vantaggi. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1377). |