Ordinanza
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Art. 111 Distanza delle linee aeree ad alta tensione sovrapassanti
1 La distanza diretta tra i conduttori delle linee aeree ad alta tensione e le sagome di spazio libero delle funivie non deve, di regola, essere inferiore a 1,5 m più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, più 0,01 m per ogni metro di distanza tra il punto di incrocio ed il sostegno più vicino della funivia da un lato, e tra il punto di incrocio ed il più vicino sostegno della linea aerea d’altro lato. 2 La distanza diretta tra i sostegni della funivia ed i conduttori della linea aerea non deve essere inferiore a 1,5 m più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, più 0,02 m per ogni metro di distanza tra il punto di incrocio ed il sostegno più vicino della linea aerea. Detta distanza deve essere aumentata di 1,5 m al disopra delle parti accessibili dei sostegni della funivia. 3 Le distanze vanno calcolate in base alle seguenti ipotesi:
4 La distanza diretta, pari a 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma non inferiore a 1,5 m, non deve trovarsi diminuita in seguito ad abbassamento dei conduttori della linea aerea o a escursione rapida verso l’alto di funi o fili della funivia. |