1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 112Costruzioni protettive sopra le funivie
1 Se le esigenze di cui all’articolo 111 non possono essere soddisfatte, l’organo di controllo decide:
a.
in merito all’ammissibilità del soprapassaggio;
b.
in merito alle misure protettive da adottare.
2 Se l’organo di controllo prescrive una costruzione protettiva al disopra della funivia, questa deve estendersi lateralmente oltre i conduttori più esterni delle linee aeree in modo da poter trattenere sia i conduttori caduti, sia le funi o i fili oscillanti verticalmente.
3 Tra la costruzione protettiva ed i conduttori della linea aerea la distanza diretta, in presenza della freccia massima, non deve mai essere inferiore a 1,5 m più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, più 0,02 m per ogni metro di distanza tra il punto d’incrocio ed il sostegno più vicino della linea aerea.
4 Se la costruzione protettiva può essere scalata per lavori di manutenzione e di controllo da eseguire sulla funivia, la distanza secondo il capoverso 3 deve essere maggiorata di 1,5 m.