Ordinanza
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Art. 115 Disposizione dei sostegni
1 Le linee aeree devono essere progettate e costruite in modo da non ostacolare la visibilità sulla strada nazionale (segnaletica, indicatori stradali, ecc.). 2 I sostegni devono essere protetti in modo particolare quando esiste pericolo di danneggiamento da parte degli autoveicoli. La distanza orizzontale degli zoccoli di fondazione e degli steli dalla linea di corsia più esterna non deve scendere al disotto di 5 m. |