1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 118Vicinanze e parallelismi
1 Nei casi di vicinanze e di parallelismi delle linee aeree con le strade nazionali, si devono prevedere distanze orizzontali sufficienti o disporre misure protettive contro l’induzione di potenziali longitudinali lungo gli impianti delle strade nazionali.
2 La distanza orizzontale tra la linea di corsia più esterna ed il conduttore o il cavo aereo più vicino non deve scendere al disotto di 1 m.
3 Se la vicinanza abbraccia una sola campata, essa è considerata un incrocio.