Ordinanza
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Art. 119 Incroci
1 Ai punti di incrocio con le strade nazionali, le linee aeree a corrente debole o a bassa tensione devono essere fatte passare sottoterra. 2 Le linee aeree ad alta tensione devono essere installate in modo da ridurre al minimo il numero degli incroci con le strade nazionali e con le relative aree di ristoro. 3 Le distanze dal suolo delle linee di terra, dei conduttori e dei cavi aerei sono regolate nell’appendice 3. |