Ordinanza
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Art. 11a Protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le linee esistenti 18
Prima di rilasciare un permesso di costruzione o approvare modifiche all’utilizzazione di fondi, l’autorità comunale o cantonale competente deve consultare il gestore di una linea ad alta tensione nel caso in cui:
18 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507). 19 RS 814.710 |