Ordinanza
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Art. 11c Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto
1 Il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto è determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con cavi interrati e i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con linee aeree. 2 I costi complessivi previsti comprendono i costi di progetto relativi a:
3 I costi complessivi previsti sono determinati per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare. 4 I costi di cui al capoverso 2 sono valutati attraverso il metodo del valore attuale netto. Nel fare ciò si applica un tasso di attualizzazione corrispondente al costo medio ponderato del capitale secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 200822 sull’approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo applicabile al momento del confronto. 5 I costi provocati dalle perdite di energia sono determinati sulla base del prezzo del prodotto future a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine. 22 RS 734.71 |