1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 11cDeterminazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto
1 Il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto è determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con cavi interrati e i costi complessivi previsti per l’esecuzione della variante con linee aeree.
2 I costi complessivi previsti comprendono i costi di progetto relativi a:
a.
pianificazione;
b.
acquisto del fondo e concessione di diritti e servitù;
c.
provvedimenti di sostituzione e di ripristino;
d.
materiale;
e.
costruzione e montaggio;
f.
smantellamento delle linee esistenti;
g.
manutenzione e riparazione;
h.
sostituzione di singoli componenti;
i.
perdite di energia.
3 I costi complessivi previsti sono determinati per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare.
4 I costi di cui al capoverso 2 sono valutati attraverso il metodo del valore attuale netto. Nel fare ciò si applica un tasso di attualizzazione corrispondente al costo medio ponderato del capitale secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 14 marzo 200822 sull’approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo applicabile al momento del confronto.
5 I costi provocati dalle perdite di energia sono determinati sulla base del prezzo del prodotto future a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine.