Ordinanza
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Art. 120 Passaggi di linee aeree sotto i ponti
1 Nel caso che una linea aerea ad alta tensione debba sottopassare un ponte stradale, i conduttori, i conduttori di terra e i cavi aerei devono avere le seguenti distanze minime dalle parti costruttive e dai dispositivi d’esercizio del ponte:
2 Se il ponte è aperto al traffico pedonale oppure la distanza orizzontale tra il ponte ed un sostegno della linea sottopassante è inferiore a 25 m, è necessario apporre una rete di protezione alta 1,8 m con cartelli d’avvertimento che accennano al pericolo di toccare parti sotto tensione. Detta rete deve estendersi per almeno 2 m da ambedue i lati della linea sottopassante, oltre la larghezza della stessa. 3 I lavori di manutenzione, lo sgombero della neve e le riparazioni al e sul ponte non devono essere ostacolati dalla presenza della linea ad alta tensione. Essi devono essere convenuti per iscritto. |