Ordinanza
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Art. 123 Condotte interrate e impianti accessori 37
1 Per la costruzione di linee elettriche a una distanza inferiore a 30 metri da condotte sottoposte alla legge del 4 ottobre 196338 sugli impianti di trasporto in condotta occorre accertare:
2 L’accertamento va limitato agli impianti di telecomunicazione e di comando a distanza se la condotta:
3 L’accertamento diventa superfluo se il neutro della rete ad alta tensione è isolato dalla terra oppure dotato di bobina di estinzione. 4 Occorre prendere in considerazione il pericolo di corrosione da corrente continua e da corrente alternata. 5Nel perimetro di protezione di un impianto accessorio secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 4 giugno 202140 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, non si possono costruire impianti elettrici ad alta tensione. 6La prova del rispetto delle tensioni di contatto ammissibili deve essere trasmessa all’organo di controllo nel quadro della domanda di approvazione dei piani o su richiesta. 37 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348). 38RS 746.1 39 RS 734.2 40 RS 746.12 |