Ordinanza
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Art. 127 Incroci con linee aeree
1 Agli incroci con le linee aeree a corrente forte, le condotte devono essere interrate e coperte da almeno 1 m di terra; 2 I lavori nel terreno non devono ridurre la stabilità dei sostegni delle linee aeree né danneggiare gli impianti di trasporto in condotta. |