Ordinanza
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Art. 131 Distanze dagli impianti di cisterne allo scoperto
1 La distanza orizzontale tra le linee aeree e gli impianti di cisterne allo scoperto:
2 La distanza diretta dei conduttori o dei cavi aerei dall’impianto di cisterne allo scoperto deve almeno corrispondere, quando deviati dal vento, all’estensione della zona di esplosione dell’impianto, più 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 3 La distanza orizzontale tra le linee aeree ed i distributori di carburante aperti al pubblico non deve essere inferiore a 5 m. 4 Se le linee aeree sono tesate molto più in alto della parte più elevata dell’impianto di cisterna, l’organo di controllo può autorizzare distanze orizzontali più piccole oppure il sovrapassaggio quando si possa escludere l’esplosione o l’incendio dell’impianto di cisterne o la loro pericolosità per le linee aeree. L’organo di controllo fissa i provvedimenti di protezione da adottare. |