Ordinanza
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Art. 134 Impianti di messa a terra
1 Gli impianti di cisterne devono essere protetti contro le cariche capacitive pericolose indotte dalle linee aeree ad alta tensione situate in prossimità. 2 Non devono esservi collegamenti metallici tra gli impianti di cisterne e le parti messe a terra delle linee elettriche non appartenenti agli impianti. 3 Gli impianti di cisterne non devono trovarsi all’interno della zona di influenza pericolosa delle terre delle linee elettriche. L’organo di controllo può autorizzare eccezioni. 4 Nel caso di vicinanza nel terreno, la distanza diretta tra le parti collegate all’impianto di cisterne ed i conduttori di terra – o le parti messe a terra degli impianti elettrici a corrente forte di terzi – deve essere pari a 0,5 m per ogni kA di corrente di circuito a terra, ma non inferiore a 10 m. 5 La distanza diretta di cui al capoverso 4 può essere ridotta quando le parti messe a terra delle linee elettriche in cavo o le parti dell’impianto di cisterne sono inoltre isolate elettricamente dal terreno circostante. La distanza diretta non può mai essere inferiore a 0,5 m (strato di terra). |