Ordinanza
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Art. 14 Distanza dal suolo
1 In presenza della freccia massima o sotto la spinta del vento, la distanza dal suolo di conduttori e cavi aerei non deve scendere al disotto del valori di cui all’appendice 3. 2 Per i percorsi usati in inverno per i trasporti, le piste di sci contrassegnate ed i sentieri molto frequentati, nell’osservanza della distanza minima dal suolo si deve tener conto anche dell’altezza media della coltre nevosa. 3 L’organo di controllo può autorizzare, in casi eccezionali motivati, distanze più piccole. Esso definisce, in tal caso, le misure di protezione da applicare. |