1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 14Distanza dal suolo
1 In presenza della freccia massima o sotto la spinta del vento, la distanza dal suolo di conduttori e cavi aerei non deve scendere al disotto del valori di cui all’appendice 3.
2 Per i percorsi usati in inverno per i trasporti, le piste di sci contrassegnate ed i sentieri molto frequentati, nell’osservanza della distanza minima dal suolo si deve tener conto anche dell’altezza media della coltre nevosa.
3 L’organo di controllo può autorizzare, in casi eccezionali motivati, distanze più piccole. Esso definisce, in tal caso, le misure di protezione da applicare.