Ordinanza
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Art. 141 Misure di protezione particolari
1 Se, durante i lavori ad una linea, possono nascere pericoli per altri o da altri impianti, gli esercenti si mettono tempestivamente d’accordo sulle misure protettive da adottare. 2 Se non si raggiunge un accordo, l’organo di controllo decide in merito alle misure necessarie. 3 In caso di pericolo incombente, l’organo di controllo può ordinare la sospensione immediata dei lavori o dell’esercizio dell’impianto sottoposto alla sua vigilanza. |