Ordinanza
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Art. 142 Misure per il recupero dei viaggiatori delle funivie
1 Se, nel corso delle operazioni di recupero dei viaggiatori di una funivia, gli stessi possono essere esposti a pericolo a causa della presenza di una linea aerea, gli esercenti dei due impianti devono accordarsi per iscritto sulla procedura da seguire e sul disinserimento immediato della linea. 2 Detta convenzione scritta deve essere pronta prima che si dia inizio all’esercizio dell’impianto ultimo venuto, su richiesta, deve essere presentata all’organo di controllo ed essere ognora accessibile al personale di servizio dei due impianti. 3 Gli esercenti devono istruire il loro personale sulla procedura da seguire e sulle misure da adottare nel caso di recupero in linea. |