1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 19Freccia massima dei conduttori
1 Per il calcolo della freccia massima presumibile di un conduttore o di un cavo, si assumono le seguenti ipotesi:
a.
una temperatura del conduttore pari a +40° C;
b.
una temperatura del conduttore pari a 0° C ed un sovraccarico distribuito uniformemente pari ad almeno 8 N/m, in assenza di vento.
2 Se, in base alle esperienze raccolte in loco, bisogna attendersi temperature più basse o sovraccarichi maggiori, saranno queste ultime condizioni ad essere assunte quali ipotesi di calcolo.
3 Per i cavi aerei, le ipotesi relative alle temperature si riferiscono sempre agli elementi portanti. Il peso del cavo o i conduttori che non servono da elemento portante devono essere aggiunti al sovraccarico.